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STATUTO ASSOCIATIVO |
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ART 1 È costituita l’associazion FANFARA BERSAGLIERI VALDOSSOLA con sede in piazza Don Lorenzo Francione nel comune di Crodo. ART 2 L’Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro. Essa si propone le seguenti finalità: a) tenere vive le tradizione Bersaglieresche; b) promuovere e diffondere l’arte musicale dei bersaglieri e non; c) portare la propria presenza musicale a manifestazioni civili, religiose,patriottiche, folcroristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati o associazioni che ne richiedono la presenza; d) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con altri gruppi sia Italiano che stranieri; e) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica, e della tecnica musicale rivolti sempre all’indirizzo Bersaglieresco.
ART.3 I mezzi finanziari sono costituiti dai contributi di enti, di privati di associazioni; da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.
ART.4 Sono Soci di diritto coloro che suonano nella Fanfara e tutti coloro che ricoprono una carica all’interno della Stessa.
ART.5 L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Per suonare in Fanfara bisogna essere maggiorenne
ART.6 Il Socio ha diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. Il Socio ha il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’Associazione stessa aderisce.
ART.7 Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito; è assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.
ART.8 I Soci cessano di appartenere all’Associazione: a) per dimissione volontarie a mezzo lettera b) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli per l’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. ART.9 Gli organi sociali dell’Associazione sono : a) l’Assemblea generale dei Soci b) il Consiglio direttivo
ART.10 L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed e convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Possono prendervi parte solo i Soci. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi.
ART.11 La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro 30 Aprile di ogni anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e del rendiconto preventivo dell’anno in corso. Essa potrà essere richiesta oltre che dal Consiglio Direttivo anche dal 1/10 dei soci che potranno proporre l’ordine del giorno.
ART.12 La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso e, tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci in prima convocazione, e in seconda convocazione in base all’art.21 del codice civile.
ART.13 Spetta all’Assemblea dei Soci: a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo; b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto Consiglio Direttivo; c) eleggere il Consiglio Direttivo ogni cinque anni. d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo
ART.14 Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei votanti.
ART.15 Il Consiglio Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i Soci maggiorenni riuniti in Assemblea, e composto da almeno 9 (nove )membri e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente,il Segretario ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedono gli altri consiglieri.
ART.16 Spetta al Consiglio Direttivo di: a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci; b) proporre all’Assemblea l’esclusione dei Soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito all’art.8 ed adottare eventuali provvedimenti disciplinare ; c) redigere il regolamento dell’associazione; d) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea e curare l’ordinaria amministrazione; e) fissare le date dell’Assemblee ordinarie dei Soci(almeno una volta all’anno); f) convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai Soci; g) programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell’Associazione;
ART.17 Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell’art.38 del codice civile.
ART.18 Il Presidente dirige l’Associazione e ne è legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
ART.19 Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunione e come tesoriere o, collaborando con lo stesso, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle entrate ed alle uscite eseguendo i vari mandati del Consiglio Direttivo.
ART.20 La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione straordinaria dell’Assemblea dei Soci;
ART.21 In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione i beni della FANFARA BERSAGLIERI VALDOSSOLA verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente scelti dall’Associazione ed avente fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.
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STORIA DELLA FANFARA BERSAGLIERI VALDOSSOLA |
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La fanfara Bersaglieri Valdosssola nasce quasi per caso quando nel febbraio 1989 a Montecrestese si organizzava una serata in beneficenza , un carissimo amico purtroppo scomparso troppo presto , un alpino, ebbe l’idea di riunire quei pochi bersaglieri che prestarono servizio nelle fanfare militari per poter partecipare a quella serata. Dal 1989 al 1993 fu diretta dal capofanfara Bers. Roberto Rezzonico e coadiuvato dal bers. Prelli Augusto allora presidente dell’ Associazione Bersaglieri Autonomi dell'Ossola. Dal 1993 al 2005 fu diretta e amministrata dal bers. Panziera Germano . Nel Febbraio 2006 si elegge il primo consiglio direttivo della fanfara viene eletto presidente Il bers. Manzini Ottavio per la prima volta viene anche sottoscritto lo Statuto che regolamenterà le attività della fanfara stessa, maestro e capo fanfara il Bers. Guido Tomà. Tuttora la Fanfara collabora con ANB Sezione del vco con alla presidenza il bers. Porrini P.Luigi: Nel Maggio 2006 ha partecipato al suo primo raduno nazionale, quello svoltosi a Vercelli Un concerto benefico nel Novembre 2006 a Domodossola assieme alla Fanfara Alpina Ossolana Con il patrocinio del ROTARY CLUB.
Tuttora è formata da 25 musicisti
provenienti da tutta la Valle Ossola. |
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